Studio Tributario Sartori

LEGGE DI BILANCIO 2026

Cosa cambia per le Ritenute di Acconto   

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una grande novità in materia di ritenute d’acconto, introducendo la trattenuta dell’1% nel B2B (transazioni tra aziende es. un produttore di componenti auto che vende a una casa automobilistica) dal 2029 ma, si inizierà in realtà già dal 2028 con lo 0,50%.

Ma non si tratta dell’unica novità.

Sempre la Legge numero 199/2025 ne ha introdotto un’altra, che modifica sensibilmente la disciplina delle ritenute d’acconto dovute sulle provvigioni.

L’intervento normativo modifica l’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, abolendo consolidati esoneri dalla sua applicazione per alcuni settori specifici qui avanti meglio individuati

Chi sarà interessato dalla novità e dovrà applicare la nuova ritenuta d’acconto

A decorrere dal 1° marzo 2026, le imprese che corrispondono provvigioni ai seguenti soggetti saranno obbligate a operare una ritenuta d’acconto dalla quale erano fino ad ora espressamente esentati:

  • Agenzie di viaggio e turismo;
  • Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • Agenti e commissionari di imprese petrolifere, per le prestazioni rese direttamente alle stesse.

Misura della ritenuta e modalità di calcolo

La disciplina generale, ora estesa anche ai settori sopra citati, prevede l’applicazione della ritenuta così come segue:

  • Aliquota: 23%, corrispondente a quella del primo degli scaglioni IRPEF;
  • Base imponibile: la ritenuta si applica sul 50% dell’ammontare delle provvigioni;
  • Base imponibile ridotta: la ritenuta si applica sul 20% dell’ammontare delle provvigioni se il percipiente dichiara, sotto la propria responsabilità, di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti e/o di terzi.

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Decorrenza e coordinamento normativo

L’obbligo di applicazione della ritenuta scatta per le provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.

Dal 1° gennaio 2026 la materia è regolata anche dal nuovo “Testo unico in materia di versamenti e riscossione”, più in particolare l’articolo 39 del decreto legislativo numero 33/2025, che recepisce le medesime modifiche per garantire coerenza al sistema tributario.

Adempimenti per il sostituto d’imposta

Le aziende che si avvalgono di intermediari appartenenti alle categorie sopra elencate dovranno quindi:

  • aggiornare le anagrafiche fornitori nei propri applicativi software, per gestire la corretta applicazione e il calcolo della ritenuta anche per i soggetti sopra elencati;
  • ricevere le dichiarazioni dei percipienti per la riduzione della base imponibile dal 50% al 20%, ove spettante;
  • provvedere al versamento della ritenuta a mezzo modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla corresponsione delle spettanze ora soggette;
  • rilasciare la Certificazione Unica CU e riportare i dati dei versamenti nel modello 770.

Complicazione e non semplificazione, non è un paradosso: è la conseguenza della sempre maggiore necessità di risorse finanziarie

L’ampliamento dell’obbligo mirerebbe ad uniformare il trattamento fiscale dei rapporti di agenzia, mediazione e procacciamento d’affari, eliminando asimmetrie tra diversi settori merceologici.

A me, invece, viene da pensare all’anticipo di cassa realizzato anche in questo ambito fino ad ora escluso, disposizione che va in direzione esattamente contraria rispetto alla non più confermata rateizzazione del secondo acconto delle imposte che un po’ tutti avevano auspicato.

Una disposizione che, pur posticipandoli, mensilizzava gli incassi delle imposte da parte dell’Erario, che era poi l’obiettivo, ancorché in forma diversa e semplificata, che voleva perseguire l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ruffini.

Direzione contraria a quanto insito in questa Legge di Bilancio 2026 che, invece, amplia il perimetro di azione obbligatoria da parte dei sostituti di imposta.

Anche con la previsione dal 2028 di una ritenuta generalizzata nelle transazioni tra imprese non aderenti al Concordato preventivo Biennale o non in regime di adempimento collaborativo.

Complicanza eccessiva per gli operatori che, come leggibile dalla relazione tecnica in accompagnamento al provvedimento, avrà un di fatto marginale effetto positivo di recupero di gettito da evasione che si tradurrà a regime per le casse dell’Erario in circa 300 milioni di euro di maggiori entrate:

Parte l’attesa per i nuovi bonus della Legge di Bilancio 2026

Parte l’attesa per i nuovi bonus della Legge di Bilancio 2026 per le famiglie: dai requisiti alle modalità di domanda, servono i decreti attuativi. Per attuare agevolazioni e altre novità necessari in totale 103 provvedimenti

Dalla carta dedicata a te al buono libri, passando per il contributo per il sostegno abitativo di genitori separati: parte l’attesa per conoscere requisiti e modalità di domanda dei nuovi bonus per le famiglie, perlopiù legati all’ISEE, che sono stati inseriti nella Legge di Bilancio 2026.

I dettagli di diverse agevolazioni previste dalla Manovra, ma anche di altre tipologie di misure, devono essere definiti con dei decreti attuativi: in totale servono 103 provvedimenti per rendere concreto il pacchetto di novità contenuto nella Legge n. 199 del 2025.

Legge di bilancio 2026Attuazione
Totale provvedimenti da adottare103
Senza scadenza55
Con termine fissato entro il 202648

Nuovi bonus della Legge di Bilancio 2026: parte l’attesa su requisiti e modalità di domanda

In molti casi l’approvazione della norma non basta per poter accedere alle agevolazioni o per poter vedere applicate le misure previste su carta: si scrive la cornice normativa, ma si affida a Ministeri ed enti competenti il compito di scrivere nel dettaglio le regole per passare dalla teoria alla pratica.

È così che funzionano le norme non autoapplicative, quella novità che, anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non trovano automaticamente un riscontro concreto e che di solito abbondano nelle Manovre.

La Legge di Bilancio 2026 non fa eccezione e il meccanismo della maggior parte dei bonus previsti per le famiglie dovrà essere definito nei prossimi mesi.

Riferimento normativoScadenzaBonus e agevolazioniDecreto da adottare
L. n° 199/2025, art. 1, comma 5Senza scadenzaCarta dedicata a teRipartizione delle risorse del Fondo di “Carta Dedicata a te”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, e individuazione dei termini e delle modalità di erogazione delle stesse
L. n° 199/2025, art. 1, comma 22330 marzo 2026Bonus centri estiviCriteri di riparto delle risorse, da destinare ai comuni, di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati
L. n° 199/2025, art. 1, comma 519senza scadenzaBonus scuole paritarieDefinizione delle modalità per il riconoscimento di un contributo fino a euro 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado, appartenente a famiglie con ISEE non superiore a euro 30.000
L. n° 199/2025, art. 1, comma 518Senza scadenzaBuono libriCriteri e modalità di riparto di un Fondo per l’erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l’acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado
L. n° 199/2025, art. 1, comma 235Senza scadenzaBonus affitto genitori separatiCriteri e modalità di erogazione del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell’abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età
L. n° 199/2025, art. 1, comma 226Senza scadenzaBonus sport (2027)Istituzione del Fondo sport–famiglia, al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, tenendo conto dell’indicatore ISEE dei beneficiari inferiore a 20.000 euro
L. n° 199/2025, art. 1, comma 54130 novembre 2026Nuovo bonus giovaniDefinizione degli importi nominali da assegnare, nonché dei criteri e delle modalità di attribuzione e di utilizzo del Bonus Valore Cultura

Va considerato, poi, che molte agevolazioni sono legate all’ISEE. E anche se dall’INPS sono arrivate le prime rassicurazioni sulla possibilità di ottenere già l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente aggiornato, sullo stesso strumento adottato per confrontare le condizioni delle famiglie si attendono in ogni caso nuove regole.

Novità ISEE da attuare
Misure volte a dare attuazione delle nuove modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con l’inserimento nel reddito disponibile anche delle giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro (L. n° 199/2025, art. 1, comma 33)
Aggiornamento delle modalità operative per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile, telematicamente, dall’INPS (L. n° 199/2025, art. 1, comma 209)

Bonus e non solo: le novità della Legge di Bilancio 2026 da attuare

Ma non solo, anche per molte delle novità di Fisco e Lavoro sarà necessario attendere i provvedimenti attuativi.

Riferimento normativoScadenzaBonus e agevolazioniDecreto da adottare
L. n° 199/2025, art. 1, comma 154Senza scadenzaBonus assunzioniDisciplina degli specifici interventi e delle condizioni necessarie al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica
L. n° 199/2025, art. 1, comma 21630 giugno 2026Bonus passaggio al part timeIncentivi per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i lavoratori che hanno almeno tre figli e fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo
L. n° 199/2025, art. 1, comma 43331 gennaio 2026IperammortamentoMaggiorazione della percentuale di ammortamento ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
Diversi riferimenti normativiDiverse scadenzeBonus ZES e ZLSApprovazione di modelli e definizione delle modalità di comunicazione telematica e delle percentuali massime di credito d’imposta fruibile per investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)
L. n° 199/2025, art. 1, comma 1171° aprile 2026Accesso ai dati delle fatture elettronichePer dare attuazione alla riforma dell’amministrazione fiscale, relativamente alla fatturazione elettronica, estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla riscossione

La pratica di affidare a Ministeri ed Enti competenti per materia il compito di rendere operative le norme nasce per definire regole e meccanismi più adeguati ma finisce per tradurre le novità in misure fantasma, che col tempo perdono la loro stessa efficacia.

È difficile stimare i tempi di attesa di istruzioni e modalità di domanda anche per le agevolazioni che hanno già una storia alle spalle. E ne è un esempio la carta dedicata a te: quest’anno, dopo già due anni di rodaggio, il decreto attuativo è arrivato in Gazzetta Ufficiale più tardi del solito, ad agosto.

Novità e bonus in stand by dalle precedenti leggi di bilancio

La Manovra 2026, così come gli altri provvedimenti, in alcuni casi fissano un termine da rispettare ma specificare la scadenza con la norma non garantisce una maggiore tempestività. Anzi, nella maggior parte dei casi le date non vengono rispettate.

Bonus e agevolazioni restano anche per mesi, in alcuni casi anni, sulle scrivanie dei ministeri.

La lentezza burocratica è ormai una consuetudine e il blocco di alcuni bonus e agevolazioni per un tempo tale da comprometterne l’efficacia ha accomunato tutti gli ultimi Governi.

L’enfasi con cui spesso vengono presentate le novità si dissolve non appena le norme vengono approvate, finendo nel dimenticatoio.

Nessuna delle Manovre approvate dall’attuale Governo può dirsi completamente attuata. E ci sono una serie di novità, anche rilevanti per platee ampie di cittadini e cittadine, che sono state inserite nelle altre tre Leggi di Bilancio e non hanno mai visto la luce.

Nella Manovra 2023 è stata messa in cantiere una semplificazione per presentare l’ISEE in maniera più agevole con la DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica, precompilata: le modalità operative non sono state mai approvate, ma nel frattempo la Legge di Bilancio 2026 potenzia ulteriormente il calcolo pronto all’uso indicandolo come modalità prioritaria anche per i CAF, un’altra novità da aggiungere, per ora, sempre e solo sulla carta.

ManovraDecreti non adottatiDecreti censiti dal Dipartimento per il programma di Governo
L. n. 197 del 202211106
L. n. 213 del 20231054
L. n. 207 del 202449109

Fatture elettroniche, pignoramenti sprint dal 2026: le novità della Legge di Bilancio

Operativo l’accesso ai dati delle fatture elettroniche per l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Al via dal 2026 il pignoramento mirato dei crediti sulla base dei dati che transitano dal SdI

Fatture elettroniche nelle mani dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Dal 2026 prende il via la procedura volta a velocizzare i pignoramenti.

Per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio, l’AdER potrà accedere ai dati relativi ai corrispettivi delle fatture emesse che transitano dal Sistema di Interscambio, ai fini dell’avvio di procedure esecutive presso terzi.

Si tratta in sostanza del pignoramento dei crediti vantati dal titolare della cartella, che all’atto pratico potrà portare al blocco dei pagamenti. Nel mirino le fatture periodiche.

Fatture elettroniche, verso pignoramenti sprint: la Legge di Bilancio 2026 apre le porte all’AdER

Nel pacchetto anti evasione della Legge di Bilancio 2026 trova spazio la nuova misura che potenzia le modalità di utilizzo dei dati delle fatture elettroniche.

L’articolo 117, articolo 1 della legge n. 199/2025 prevede in particolare l’estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle Entrate, con una modifica a quanto previsto dall’articolo 1, comma 5-bis del decreto legislativo n. 127/2015 in materia di conservazione e utilizzo dei dati delle fatture elettroniche.

Si tratta della norma che ad oggi consente di memorizzare i dati delle fatture elettroniche per otto anni, ai fini dell’utilizzo da parte della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle Entrate e delle Dogane, per l’analisi del rischio e per i controlli fiscali e non.

Si dispone che dal 2026 l’Agenzia delle Entrate potrà mettere a disposizione dell’AdER i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e loro coobbligati nei sei mesi precedenti nei confronti di un medesimo soggetto. L’obiettivo è consentire analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi.

Le modalità attuative saranno definite dall’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento atteso entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

Pignoramento presso terzi, nel mirino le fatture periodiche

All’atto pratico i dati che transitano tramite il SdI, il canale dell’Agenzia delle Entrate che accoglie e smista le fatture elettroniche, saranno accessibili all’Agente della Riscossione. Si guarderà nello specifico ai pagamenti periodici, indirizzati non solo al titolare di partita IVA intestatario del debito, ma anche ai soggetti coobbligati al versamento.

Su questi, guardando al flusso delle fatture del semestre, l’AdER potrà avviare procedure di pignoramento dei crediti vantati dai clienti abituali, si pensi ad esempio al pagamento di un canone d’affitto.

Per imprese e professionisti è quindi pronto al debutto un meccanismo di pignoramento simile a quanto previsto sugli stipendi e sulle pensioni, senza però al momento regole a salvaguardia del debitore.

Fatture elettroniche, una banca dati informativa per i controlli fiscali

Non sorprende che la Manovra 2026 si appresti ad introdurre una norma per rendere più veloci ed efficienti le attività di recupero dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il tema è entrato da qualche tempo nella discussione e si intreccia con l’attività di analisi del magazzino dei quasi 1.300 miliardi di crediti accumulatisi negli anni. Alla nuova rottamazione delle cartelle si affiancherà quindi un meccanismo più rapido di recupero, accogliendo una delle proposte avanzate dalla Commissione tecnica istituita nell’ambito della riforma fiscale.

La Commissione tecnica presieduta dal Presidente a riposo della Corte dei Conti, Roberto Benedetti, ha presentato un primo set di possibili interventi lo scorso 14 ottobre, sottoponendo al vaglio del Senato la proposta di una più capillare condivisione dei dati fiscali dei contribuenti.

Un’idea che viene quindi accolta per quel che riguarda la condivisione dei dati delle fatture elettroniche, ma al momento resta fuori dai radar l’ulteriore richiesta di consentire alla Riscossione il pieno accesso ai dati dei conti correnti.

Iper ammortamento fino al 180 per cento nel 2026

Dal 2026 torna l’iper ammortamento. Soggetti beneficiari, investimenti agevolabili, importi e quanto si potrà risparmiare in dichiarazione dei redditi

La Legge di Bilancio per il 2026 prevede il ritorno dell’iper ammortamento, una misura di agevolazione fiscale sugli investimenti in beni strumentali nuovi ed aventi determinate caratteristiche, la cui intensità varia a seconda dell’importo e della tipologia di investimento.

Tecnicamente si tratta di una variazione in diminuzione della base imponibile su cui si pagano le imposte dirette IRPEF e/o IRES e IRAP.

Soggetti beneficiari sono i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L’agevolazione, originariamente prevista come una misura per il solo 2026, viene estesa all’intero triennio, quindi fino al 30 settembre 2028 per effetto delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare di approvazione.

Il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato – delle misure che sono riportate nella tabella sotto – in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

A cambiare durante l’esame in Commissione Bilancio del Senato è stata però anche la misura dell’agevolazione. La versione del testo che ha ricevuto il via libera prevede un incentivo in misura ridotta e soprattutto non prevede più delle maggiorazioni per gli investimenti diretti a raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica.

Di seguito la tabella con le aliquote di riferimento per l’iper ammortamento.

Tabella con aliquote delle maggiorazioni per investimenti

Percentuale di maggiorazioneImporto dell’investimento
180%fino a 2,5 milioni di euro
100%tra 2,5 e 10 milioni di euro
50%tra 10 e 20 milioni di euro

Le maggiorazioni di cui alle tabelle sopra sono riconosciute per gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati III-bis e III-ter annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Per l’accesso all’iper ammortamento l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 1 non si applica agli investimenti relativi all’ex piano Industria 4.0

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Il MIMIT ha annunciato di aver trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0, fondato appunto sull’iper ammortamento.

Mi si consenta, in chiusura di approfondimento, di fare una breve considerazione sulla norma, che chiedo a chi legge di considerare come una riflessione soggettiva del sottoscritto.

A modesto avviso di chi scrive la mancata conferma dell’IRES premiale rischia di essere un errore. E non perché sia migliore o preferibile rispetto all’iper ammortamento.

Trovo però assolutamente paradossale quanto successo nelle ultime settimane, provo a schematizzare per singoli punti ma per chi fosse interessato ad approfondire il tema abbiamo realizzato anche diversi contenuti video, visibili sul canale YouTube di Informazione Fiscale, sia diversi approfondimenti più strutturati disponibili su Academy:

  • inaccettabile instabilità e schizofrenia legislativa – da dieci anni a questa parte, cioé dal 2016, abbiamo avuto super ammortamento, iper ammortamento, ACE, IRES premiale, piano Industria 4.0, piano Transizione 5.0 e ora di nuovo Iper ammortamento. Questo modo di fare non consente mai alle aziende di programmare correttamente e nel medio lungo periodo gli investimenti da porre in essere rispetto alle agevolazioni fiscali disponibili, allontanando spesso potenziali soggetti interessati (il caso più grave rischia di essere quello delle aziende estere, per cui il sistema Paese non è attrattivo per questo motivo, oltre che per altri);
  • complessità burocratica – ad eccezione dell’ACE, che a modesto avviso di chi scrive è stato un errore abrogare, le altre misure sono state tutte caratterizzate da eccessiva complessità burocratica, ne è testimonianza la difficoltà di utilizzare i fondi del piano Transizione 5.0 per quasi tutto il suo primo anno di applicazione (ovvero l’anno scorso, quando le aziende che a fine anno avevano prenotato il beneficio erano circa il 2% del totale, soprattutto a causa dell’elevatissimo livello di burocrazia);
  • creazione di false aspettative ed effetto confusione – fino a pochi mesi fa si parlava in continuazione di conferma, messa a regime e semplificazione dell’IRES premiale dal 2026, ora si torna all’iper ammortamento. Questa tendenza, purtroppo diffusa, di annunciare provvedimenti che poi non vedono la luce, rischia di minare il rapporto tra fisco e imprese (e cittadini).

Per il futuro una delle riforma a costo zero che potrebbe essere sorprendentemente produttive potrebbe proprio essere quella di eliminare le tre criticità di cui sopra. Non costerebbe nulla ma renderebbe tantissimo.

Le altre novità in arrivo per le imprese

Non solo iper ammortamento. Il pacchetto di misure per le imprese prevede anche un’altra serie di novità. La Manovra 2026 prevede interventi anche per le Zone Economiche Speciali (ZES) e le Zone Logistiche Speciali (ZLS).

Nello specifico, per il triennio 2026/2028, si prevede la conferma del bonus ZES (compresa l’agevolazione per gli investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura), il credito d’imposta per le imprese con sede nelle zone economiche speciali.

Quali sono le altre novità in arrivo per le aziende?

Oltre all’iper ammortamento trova spazio il finanziamento degli sconto fiscali per la Transizione 4.0 e il credito d’imposta ZES.

Partiamo dal primo. Si prevede infatti uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro per rifinanziare il credito d’imposta per la Transizione 4.0, le cui risorse erano esaurite.

Per quanto riguarda la ZES Unica vengono confermate risorse aggiuntive destinate alle imprese che hanno richiesto il credito d’imposta per la Zona Economica Speciale del Mezzogiorno.

Una modifica aggiunta nel corso dell’esame in sede referente, introduce un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025 nella ZES unica, riconoscendo per il 2026 un’integrazione pari al 14,61% dell’importo già richiesto con dichiarazione integrativa inviata entro il 2 dicembre 2025, a condizione che l’impresa non abbia fruito del credito Transizione 5.0 per almeno uno degli investimenti indicati.

Vengono, inoltre, incrementate le aliquote fiscali agevolate per la ZES specifica dei settori agricoltura, pesca e acquacoltura.

In tema di investimenti, la prossima Legge di Bilancio prevede anche il rifinanziamento della Nuova Sabatini, l’agevolazione volta a supportare l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni strumentali, quali macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali da parte delle micro, piccole e medie imprese. La Manovra prevede un incremento dell’autorizzazione di spesa di 200 milioni di euro per il 2026 e di 450 milioni di euro per il 2027.

Infine, tra le novità in arrivo per le imprese, trova spazio anche la nuova proroga per l’entrata in vigore della sugar tax e della plastic tax.

La sterilizzazione dell’imposta sulle bevande zuccherate e sui prodotti di plastica monouso è prorogata al 31 dicembre 2026.

ISEE 2026, prima casa e bonus per i figli: calcolo INPS già aggiornato

L’aggiornamento c’è, anche se non si vede. L’INPS annuncia: non sarà necessario rifare l’ISEE 2026. Le novità sul calcolo relative alla prima casa e al bonus per i figli sono già recepite nei sistemi

ISEE 2026, non sarà necessario procedere con un nuovo calcolo.

Nei sistemi INPS sono già state implementate le novità relative alla prima casa e al bonus sul calcolo in presenza di figli.

A tentare di placare la discussione è Rocco Lauria, Direttore centrale Inclusione e sostegno alla famiglia e genitorialità dell’Istituto, dalle pagine del Sole24Ore.

Sebbene ad oggi l’ISEE rilasciato non evidenzi le modifiche, si sta lavorando affinché il calcolo personalizzato per l’accesso alle cinque specifiche agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2026 venga comunicato agli interessati entro il mese di gennaio.

ISEE 2026, prima casa e bonus per i figli: calcolo INPS già aggiornato

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, dal 1° gennaio, due importanti novità sul calcolo dell’ISEE.

Ai fini dell’accesso all’assegno unico, al bonus nido, al bonus nuovi nati così come all’assegno di inclusione e al supporto formazione lavoro, la soglia di esenzione dal calcolo della prima casa sale a 91.500 euro, valore che passa a 120.000 euro nei comuni capoluogo delle città metropolitane, con una maggiorazione di 2.500 euro per ciascun figlio.

Per le stesse cinque prestazioni di cui sopra, cambia anche la scala di equivalenza, ossia il bonus riconosciuto sulle regole ordinarie di calcolo in presenza di figli, già a partire dal secondo.

2 Figli+0,1
3 Figli+0,25
4 Figli+0,40
5 o più Figli+0,55

Chi ha già richiesto l’ISEE 2026 nelle scorse settimane – 435.000 nuclei nei primi giorni di gennaio – ha però dovuto fare i conti con una situazione invariata, ma l’INPS rassicura: nei propri sistemi le novità sono già state implementate, e non sarà necessario aggiornare l’attestazione.

Questo quanto dichiarato sulle pagine del Sole24Ore dal Direttore centrale Inclusione e sostegno alla famiglia e genitorialità, Rocco Lauria.

Le novità ci sono quindi, anche se al momento non si vedono. Le modifiche tecniche operate dall’INPS sono partite già dopo il varo del DdL di Bilancio nel corso del mese di ottobre, ma bisognerà attendere per toccarne con mano gli effetti.

Calcolo ISEE 2026, entro gennaio i nuovi importi visibili a tutti

Consentire ai cittadini di avere contezza delle novità, dal punto di vista operativo, resta centrale. L’aggiornamento alle regole di calcolo dell’ISEE può infatti mutare la propria situazione agli occhi della Pubblica Amministrazione: può ad esempio aumentare l’importo dell’assegno unico, così come del bonus nido, e si può rientrare nelle soglie limite per l’accesso alle prestazioni per l’inclusione sociale e lavorativa.

Proprio per questo, l’INPS rende noto che entro gennaio sarà visibile online, tramite il Portale Unico ISEE, l’importo aggiornato dell’attestazione tenuto conto delle modifiche alle regole di calcolo.

Una procedura che quindi sarà interamente automatizzata, e soprattutto senza necessità di ricalcoli da parte dei contribuenti che hanno già provveduto a richiedere il nuovo ISEE.

 

Bonus bollette 2026, scende il limite ISEE. A chi spetta, importo e come si richiede

Bonus bollette anche nel 2026, ma senza contributo straordinario. Scende il limite ISEE per ottenere lo sconto su luce e gas. A chi spetta, per quale importo e come si richiede senza necessità di fare domanda

Il bonus bollette consente anche nel 2026 di accedere a uno sconto sui consumi di luce e gas.

Scende il limite ISEE: dal 1° gennaio non è più operativo il contributo straordinario, e si torna quindi alle regole ordinarie. Il valore massimo che consente di ottenere il bonus bollette è pari a 9.530 euro e restano inalterate le procedure d’accesso.

Per il bonus bollette non serve fare domanda, ma è fondamentale la presentazione dell’ISEE: i tempi di attestazione determinano le tempistiche di applicazione dello sconto in bolletta.

Un’analisi punto per punto delle regole per ottenerlo e degli importi riconosciuti dall’ARERA.

Bonus bollette 2026, a chi spetta: i limiti ISEE per i beneficiari

Il bonus sociale elettrico e gas permette di ricevere uno sconto sulla bolletta, volto ad aiutare le famiglie in condizione di disagio economico e le persone affette da gravi problemi di salute.

Il bonus sociale, in sostanza, consiste in uno sconto sull’importo dei propri consumi riconosciuto automaticamente agli aventi diritto, ovvero famiglie con un’attestazione ISEE fino a 9.530 euro (che sale a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con più di tre figli) e famiglie in cui è presente un componente che si trova in gravi condizioni di salute fisica.

Lo sconto in bolletta viene concesso per 12 mesi, su una sola fornitura per ogni tipo di servizio (elettrico, gas e idrico).

  Composizione nucleo familiareLimite ISEE bonus bollette 2026
Fino a 3 figli a carico9.530 euro
Famiglie numerose con almeno 4 figli a carico20.000 euro

Rispetto allo scorso anno, non sono al momento previste misure per i titolari di ISEE più alto. Si ricorda che per il 2025 è stato previsto un contributo straordinario, pari a 200 euro, in caso di valore fino a 25.000 euro, una maggiorazione che tuttavia non trova conferma attualmente per il 2026.

Bonus bollette in caso di affitto o forniture condominiali

Oltre ai requisiti ISEE, è bene ricordare che per beneficiare del bonus è necessario che il contratto relativo alla fornitura sia intestato ad uno dei componenti del nucleo familiare. Ad esempio quindi, in caso di abitazione in affitto, non spetta se il contratto è intestato al proprietario.

È inoltre necessario che la fornitura abbia una tariffa per uso domestico e che sia attiva (in erogazione) o momentaneamente sospesa per morosità.

In caso di fornitura centralizzata (ad esempio fornitura condominiale di gas o acqua), è necessario che la stessa sia utilizzata nelle abitazioni e risulti ovviamente attiva.

Come si ottiene il bonus bollette 2026? Non serve fare domanda, ma presentare la DSU ai fini ISEE

È bene ricordare che ormai da alcuni anni il bonus bollette è erogato in automatico.

Non serve presentare domanda, ma il passaggio fondamentale per ottenere lo sconto in bolletta consiste nella presentazione della DSU ai fini ISEE.

Se il valore dell’ISEE rientra nei limiti previsti e risultano rispettati gli ulteriori requisiti, il bonus viene riconosciuto per 12 mesi. Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere nuovamente l’agevolazione.

Importo del bonus bollette 2026 per luce, gas e acqua

L’importo del bonus bollette è determinato annualmente dall’ARERA e il valore effettivo erogato dipende dal numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU (la Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell’ISEE), e lo sconto applicato è uguale ogni mese (per i 12 mesi dell’anno in cui il cliente ne ha diritto).

Il cliente trova quindi in ogni bolletta lo stesso sconto (es. se la fattura è emessa ogni 2 mesi, e lo sconto mensile è pari a 15 euro, in ogni bolletta troverà 30 euro di riduzione per bonus sociale).

Bonus luce:

Composizione nucleo ISEEBonus totale €/anno per PODBonus giornaliero €/giorno per PODBonus mensile €/30 gg per POD
Numerosità familiare 1-2 componenti167,900,4613,80
Numerosità familiare 3-4 componenti219,000,6018,00
Numerosità familiare oltre 4 componenti240,900,6619,80

Per il gas si ricorda che il bonus non è fisso, ma varia in base alla stagione in cui viene riconosciuto.

Inoltre, il bonus per il gas dipende anche dal numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU, dall’uso che si fa del gas (acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, uso riscaldamento, oppure entrambi i tipi di utilizzo) e dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura.

Il valore del bonus sociale gas è quantificato dall’Autorità e non è uguale ogni mese: lo sconto che le famiglie trovano in bolletta è diverso a seconda della stagione in cui viene riconosciuto. Infatti, ogni 3 mesi il valore del bonus gas cambia, ed è più alto nel periodo invernale in cui si consuma più gas, e più basso nei mesi estivi in cui il consumo è minore. In questo modo le fatture invernali diventano più “leggere”.

Di seguito gli importi previsti per lo scorso anno, in attesa dell’aggiornamento dei valori per il 2026:

BeneficiariZona climatica
A/B-C-D-E-F
Famiglie fino a 4 componentiAcqua calda sanitaria e/o Uso cottura 11,7-11,7-11,7-11,7-11,7
Riscaldamento 53,1-56,7-71,1-74,7-71,1
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 58,5-63-78,3-91,8-87,3
Famiglie con più di 4 componentiAcqua calda sanitaria e/o Uso cottura 16,2-16,2-16,2-16,2-16,2
Riscaldamento 57,6-64,8-82,8-84,6-80,1
Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento 66,6-74,7-93,6-85,5-81,9

Si specifica infine che per l’acqua l’accesso alle agevolazioni garantisce un valore pari a 50 litri al giorno per componente del nucleo familiare. Il valore del bonus idrico cambia in base all’area geografica in cui si trova la fornitura.

Per quel che riguarda gli importi, si evidenzia nuovamente che si tratta di un parametro soggetto ad aggiornamento annuale. È l’ARERA a definirne i valori che, quindi, potrebbero cambiare per il prossimo anno.

Quando arriva il bonus bollette: conta la data di presentazione dell’ISEE

È sul portale dell’ARERA, l’Ente che gestisce le procedure di erogazione del bonus sociale, che è possibile trovare ulteriori dettagli sui tempi di erogazione del bonus bollette.

In media servono circa 3-4 mesi, dopo la presentazione dell’ISEE, per vedersi applicato lo sconto sui consumi di luce e gas.

Sui tempi di erogazione incidono le procedure di comunicazione tra ARERA e fornitori e, così come riportato sul portale dell’Agenzia, per le forniture dirette di luce e gas ci vuole circa un mese di tempo per l’avvio della fase operativa.

Quel che appare evidente è quindi la centralità della data di presentazione del modello ISEE 2026, passaggio che di fatto sblocca la procedura per ottenere il bonus sulle bollette relative ai propri consumi.

Il Fondo di garanzia per le PMI

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento di supporto al sistema imprenditoriale gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che fornisce una garanzia pubblica per facilitare l’accesso al credito di piccole e medie imprese e professionisti, coprendo una parte del rischio per le banche, spesso sostituendo o affiancando le garanzie reali e consentendo quindi di ottenere finanziamenti a condizioni più vantaggiose.

Funziona come una sorta di assicurazione pubblica sul prestito, offrendo alle aziende la possibilità di ottenere finanziamenti senza dover fornire ulteriori garanzie (come ipoteche o fidejussioni) sugli importi coperti dal Fondo.

Il fondo può contare anche su risorse dei fondi europei e offre garanzie statali ai finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari, in favore di imprese e professionisti.

Fondo garanzia PMI: cos’è e come funziona

Il Fondo di garanzia per le PMI è stato istituito con la legge numero 662 del 23 dicembre 1996.

Dall’anno 2000 è guidato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Sviluppo Economico.

Lo scopo è quello di fornire garanzie alle piccole imprese che hanno bisogno di un finanziamento bancario o di altri intermediari finanziari e che non sono in grado di offrire per se stesse solide garanzie.

Non c’è tuttavia un intervento diretto del fondo nelle negoziazioni tra imprese ed intermediari finanziari o banche.

La garanzia può essere di due tipi:

  • diretta, ovvero richiesta dai finanziatori;
  • riassicurazione o contro garanzia su richiesta dei soggetti garanti.

piani di finanziamento devono rispondere a precisi requisiti e devono dimostrare un miglioramento della condizione per le imprese.

Normalmente i requisiti per ottenere l’accesso fanno riferimento a due moduli:

  • modulo economico-finanziario;
  • modulo andamentale.

Il primo modulo contiene i dati degli ultimi due bilanci depositati o quelli delle ultime due dichiarazioni fiscali.

Il secondo, invece, i dati di accordato e utilizzato del soggetto beneficiario finale, con riferimento agli ultimi sei mesi dei rischi a scadenza e dell’esposizione per cassa, forniti dalla Centrale dei Rischi e i dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte del soggetto beneficiario finale forniti da uno o più Credit Bureau, qualora gli stessi siano utilizzati dal soggetto richiedente per la propria valutazione del merito di credito.

Ulteriori dettagli sui criteri di riferimento per la valutazione sono presenti nell’apposita sezione del sito del MISE.

Fondo garanzia PMI: le modifiche dell’articolo 49 del decreto Cura Italia

Gli interventi di modifica del Fondo di garanzia per PMI previste dal decreto Cura Italia sono contenute negli articoli 49 e 56.

Tra i due articoli, il numero 49 è quello che introduce il maggior numero di novità.

Le modifiche riguardano diversi aspetti: le garanzie, i limiti degli importi, i criteri di valutazione e il microcredito e sono valide dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020 per tutte le PMI e le imprese con numero di dipendenti fino a 499 con sede sull’intero territorio nazionale.

Per prima cosa la garanzia del Fondo alle imprese diventa gratuita per ogni operazione finanziaria.

In precedenza era previsto un onere a carico delle stesse imprese.

In secondo luogo viene innalzato il limite della garanzia: fino ad 1,5 milioni di euro per impresa viene applicata la massima copertura consentita dalle norme europee che si articola come segue:

  • 80% del finanziamento per la garanzia diretta;
  • 90% dell’importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia:

L’innalzamento riguarda anche l’importo massimo garantito che, per ogni impresa, è stato raddoppiato: da 2,5 milioni a 5 milioni di euro.

L’articolo 49 del decreto Cura Italia rende inoltre più favorevoli i criteri di valutazione.

Tale valutazione prende in esame soltanto le informazioni economico-finanziarie degli ultimi due bilanci chiusi e approvati. Nel caso in cui le imprese non siano soggette alla redazione del bilancio, il riferimento riguarda le due ultime dichiarazioni fiscali presentate.

Non vengono dunque valutate le informazioni del modulo andamentale centrale dei rischi, permettendo l’accesso alle imprese economicamente e finanziariamente sane prima dell’emergenza.

Un ulteriore novità è l’accesso, senza valutazione, per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa e che hanno subito le conseguenze economiche del coronavirus.

Nello specifico i finanziamenti di importo fino a 3.000 euro e con durata fino a 18 mesi vengono concessi a coloro che esercitano attività di impresa, arti o professioni in modo gratuito e senza valutazione del soggetto beneficiario.

Dopo il decreto Cura Italia possono avere accesso al Fondo anche le operazioni di rinegoziazione e i finanziamenti esistenti.

La condizione, in questo caso, è che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa di almeno il 10% dell’importo del debito residuo del finanziamento che viene rinegoziato.

L’ultimo punto riguarda invece l’importo massimo consentito alle operazioni di microcredito.

Tale importo viene aumentato da 25 mila euro a 40 mila euro. Le operazioni sono dunque garantite dalla “Sezione speciale microcredito”.

Fondo garanzia PMI: le modifiche dell’articolo 56 del decreto Cura Italia

Il secondo articolo della misura economica anti Covid-19 che modifica le caratteristiche del Fondo di garanzia per le PMI è il numero 56.

Le due novità introdotte sono le seguenti:

  • l’estensione automatica della garanzia sui finanziamenti oggetto di moratoria bancaria;
  • l’istituzione di una sezione speciale di garanzia del Fondo per i finanziamenti oggetto di moratoria bancaria.

In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto il cambiamento consiste nella cosiddetta “moratoria” per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti.

La durata della garanzia del Fondo viene estesa automaticamente.

I cambiamenti del secondo aspetto riguardano, invece, l’assistenza di un’apposita sezione speciale del Fondo fino al 30 settembre 2020.

Tale sezione è dotata di 1,73 miliardi di euro e concede una garanzia a titolo gratuito e senza alcuna valutazione della PMI beneficiaria.

Credito d’imposta ZES Unica: investimenti incentivati fino al 2028

 

La Legge di Bilancio per il 2026 estende il credito d’imposta per investimenti nella ZES fino al 2028. Comunicazioni da inviare entro maggio

La Legge di Bilancio ha esteso il bonus ZES fino al 2028.

L’agevolazione dedicata alle imprese che investono nella ZES Unica Sud è dunque prorogata per tutto il prossimo triennio.

Per gli investimenti in beni strumentali nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno si prevede uno stanziamento di circa 4 miliardi di euro.

Definiti anche i tempi per effettuare gli interventi e per l’invio all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni con il rendiconto.

La manovra estende fino al 2028 anche il credito d’imposta per investimenti nelle ZLS.

Credito d’imposta ZES Unica: incentivati gli investimenti fino al 2028

Tra le misure di sostegno alle imprese previste dalla Legge di Bilancio 2026 c’è anche la conferma del credito d’imposta ZES (articolo 1, commi da 438 a 447, della legge n. 199/2025).

Si tratta dell’agevolazione introdotta dal decreto legge n. 124 del 2023, e in vigore negli ultimi due anni, che riconosce un credito d’imposta alle imprese che investono in beni strumentali nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la quale, ricordiamo, ricomprende le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Tfue) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

La Legge di Bilancio 2026 stanzia circa 4 miliardi di euro per confermare l’agevolazione fino alla fine de 2028. Nello specifico, la Manovra stanzia, in aggiunta ai 2,2 miliardi già previsti per il 2025:

  • 2,3 miliardi di euro per il 2026;
  • 1 miliardo per il 2027;
  • 750 milioni per il 2028.

Si estende, dunque, anche il periodo utile per effettuare gli investimenti: a quelli effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025 si aggiungono anche quelli effettuati dalle imprese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.

Credito d’imposta ZES Unica: comunicazioni fino al 30 maggio

Per l’accesso all’agevolazione si confermano le stesse modalità di richiesta e comunicazione dei dati già operative e previste attualmente.

Ai fini della fruizione del credito d’imposta nel 2026, le imprese dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026. La finestra temporale per l’invio della comunicazione sarà aperta dal 31 marzo al 30 maggio 2026.

Le tempistiche sono le stesse anche per gli anni successivi.

Come di consueto, i dati relativi agli investimenti effettivamente completati dovranno essere dichiarati, a pena di decadenza dall’agevolazione, nella comunicazione integrativa, da inviare dal 3 gennaio al 17 gennaio di ogni anno. Per gli investimenti effettuati nel 2026 l’anno di riferimento per la comunicazione integrativa è il 2027.

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve contenere anche l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024. La comunicazione integrativa, si legge infine nel testo, deve indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione provvisoria.

modelli di comunicazione da utilizzare e le relative modalità di trasmissione telematica saranno messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate tramite un apposito provvedimento da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che verrà annunciata dall’Agenzia con apposito provvedimento di anno in anno.

Per quanto riguarda il 2025, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026, il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le nuove e più alte percentuali introdotte dalla Manovra:

  • 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese;
  • 58,6102% per le grandi imprese (articolo 1, comma 460, Legge n. 199/2025 – Legge di Bilancio 2026).

Esteso fino al 2028 anche il credito d’imposta per investimenti nelle ZLS

Non solo ZES, la Legge di Bilancio 2026 estende al 2028 anche l’agevolazione che riconosce alle imprese un credito d’imposta per gli investimenti effettuati nelle ZLS, ovvero le Zone logistiche semplificate.

Si tratta in particolare delle le aree portuali delle regioni più sviluppate e in transizione che non sono non comprese nella ZES unica.

L’agevolazione, prevista dal decreto Coesione (n. 60/2024) e confermata per il 20205 dal decreto Milleproroghe, concede un credito d’imposta alle imprese che investono in beni strumentali da destinare alle unità produttive di tali zone.

La Manovra 2026 stanzia ulteriori 100 milioni di euro annui per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

La procedure per ottenere il credito è la stessa prevista per il bonus ZES. Anche in questo caso la comunicazione preventiva potrà essere inviata dal 31 marzo al 30 maggio di ogni anno, mentre quella integrativa dal 3 gennaio al 17 gennaio.

Anche in questo caso sarà l’Agenzia delle Entrate ad approvare i modelli di comunicazione e a fornire le indicazioni sull’invio e sull’importo effettuate spettante a ciascuna impresa.

Pensione: importo più alto da febbraio

A gennaio pensionati e pensionate hanno ricevuto un importo minore del previsto. Non si tratta della mancata rivalutazione ma di un ricalcolo. Da febbraio arriverà l’importo pieno

Perché a gennaio molti pensionati e pensionati hanno ricevuto un assegno più basso nonostante la rivalutazione?

Non si tratta di una mancata applicazione della perequazione delle pensioni, ma di un ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2025.

Per questo motivo, nonostante il loro sia stato effettivamente rivalutato, in molti hanno visto accreditato un netto inferiore alle aspettative.

Da febbraio si vedranno aumenti per l’assegno con la conclusione delle operazioni di conguaglio.

A febbraio pensionati e pensionate potranno cominciare a vedere l’effettivo netto dell’assegno rivalutato al 2026.

Con la mensilità di gennaio, infatti, in molti hanno riscontrato un importo minore di quanto preventivato. Per il 2026, ricordiamo, è prevista una rivalutazione degli importi dell’1,4 per cento. Questo il valore dell’indice provvisorio per l’anno in corso sulla base del quale vengono valutati gli assegni pensionistici.

La rivalutazione 2026 è riconosciuta come indicato in tabella, secondo quanto descritto dall’INPS nella circolare n. 153/2025 con le istruzioni operative.

Dal 1° gennaio 2026Fasce di importoPercentuale indice perequazione da attribuireAumento delFasce di importo
Fino a 4 volte il Trattamento Minimo1001,4 per centofino a 2.413,60
Tra 4 e 5 volte il TM901,26 per centoda 2.413,61 a 3.017
Oltre 5 volte il TM751,05 per centooltre 3.017,01

Ma se la rivalutazione è effettivamente scattata a gennaio perché in molti si sono visti accreditare un importo minore rispetto a quanti previsto?

La differenza non sta nel lordo ma nel netto. Confrontando l’importo netto dell’anno scorso con quello di gennaio sarà possibile notare che l’assegno è stato effettivamente rivalutato al 2026 nella misura spettante.

A fare la differenza, in negativo, sul netto è il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2025 (IRPEF, addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS.

Con il cedolino di gennaio, infatti, in molto hanno subito conguagli e trattenute per regolarizzare eventuali debiti d’imposta relativi al 2025.

Per questo motivo, se le trattenute sono state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha recuperato le differenze a debito sull’assegno della pensione di gennaio 2026.

Lo stesso farà con l’assegno di febbraio laddove le somme dovute non siano state recuperate interamente a gennaio.

A partire dalla mensilità di febbraio, quindi, pensionati e pensionate dovrebbero cominciare a vedere accreditato l’effettivo netto rivalutato.

Con la conclusione delle operazioni di recupero, infatti, verranno meno le eventuali trattenute e si riceverà l’importo pieno, sempre al netto delle canoniche trattenute previste mese per mese.

Non solo. A febbraio dovrebbero vedersi i primi effetti del taglio delle aliquote IRPEF. L’intervento previsto dalla legge di Bilancio 2026, infatti, va a toccare in particolare lo scaglione di reddito da 28.000 a 50.000 euro. Dal valore del 35 per cento, dal 1° gennaio si applica il 33 per cento.

I pensionati e le pensionate con un assegno da almeno 28.000 euro dovrebbero cominciare a ricevere i benefici di tale modifica. Si stima un aumento di circa 440 euro annui per i redditi più alti.

C’è attesa poi anche per un’altra delle novità introdotte dalla Manovra 2026, ovvero l’aumento per le pensioni minime in favore dei soggetti più fragili, il cosiddetto incremento al milione. La Legge di Bilancio 2026 prevede, infatti, un incremento dell’assegno di 20 euro mensili.

Per i tempi effettivi di accredito, con i relativi arretrati da gennaio, però si attendono comunicazioni ufficiali da parte dell’INPS.

Il prossimo accredito della pensione, appunto quello di febbraio 2026, è previsto come da calendario INPS per il secondo giorno del mese sia per chi si affida a Poste Italiane sia per chi riceve la pensione presso le banche.

Congedo parentale: cosa cambia dal 2026

La Legge di Bilancio estende i termini entro cui è possibile richiedere i giorni di astensione dal lavoro

Da quest’anno cambiano i termini per la fruizione del congedo parentale.

La Legge di Bilancio 2026 estende il periodo di riferimento entro il quale i genitori possono richiedere i giorni di astensione dal lavoro.

Fino al 2025, il congedo poteva essere richiesto entro i primi 12 anni di vita del bambino o della bambina. Dal 2026 potrà essere richiesto fino ai 14 anni.

Novità anche per il congedo per malattia dei figli minori.

Congedo parentale: le novità nella Legge di Bilancio 2026

Il congedo parentale, a differenza del congedo obbligatorio di maternità o paternità, consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro.

Come previsto dal Testo unico per la maternità e la paternità, l’obiettivo è quello di fornire supporto nella cura del bambino o della bambina nei suoi primi anni di vita così da soddisfarne i bisogni affettivi e relazionali.

I genitori che lavorano possono ottenere un’indennità economica in seguito alla presentazione di un’apposita domanda all’INPS.

La Legge di Bilancio 2026, la n. 199/2025, sono prevede alcune importanti novità. Il comma 219 dispone, infatti, una modifica al citato testo unico per estendere il periodo entro il quale i genitori possono richiedere i giorni di astensione dal lavoro indennizzati.

Fino al 2025 la normativa ha riconosciuto il congedo parentale ai genitori che lo richiedevano entro i primi 12 anni di vita del figlio o della figlia. Da quest’anno il congedo potrà essere fruito fino ai 14 anni del bambino o della bambina (o 14 anni dall’adozione, fino alla maggiore età).

Si aggiungono, quindi, due anni al periodo massimo previsto per la fruizione del congedo.

La novità si applica a tutte le forme di congedo previste previste dalla normativa, quindi anche ai casi di disabilità o per quel che riguarda il congedo parentale indennizzato all’80 per cento della retribuzione.

La Legge di Bilancio 2026 non ha introdotto novità sui mesi di congedo con indennità maggiorata. Restano, quindi, i tre mesi indennizzati all’80 per cento nella forma già prevista per il 2025 e attualmente in vigore.

Nella tabella di seguito sono riepilogate le condizioni per poter ottenere i mesi di congedo con indennità maggiorata, secondo le istruzioni fornite dall’INPS.

Anno di nascita/adozioneFine del congedo obbligatorio (maternità/paternità)Numero di mesi con maggiorazione dell’indennità all’80% spettanti
prima del 1° gennaio 2023dopo il 31 dicembre 20221
2023indifferente, purché il genitore sia dipendente1
2023dopo il 31 dicembre 20232
2024indifferente, purché il genitore sia dipendente2
2024dopo il 31 dicembre 20243
2025indifferente, purché il genitore sia dipendente3

Le novità sul congedo di malattia per i figli minori

Dal 2026 entrano in vigore alcune novità anche per quel che riguarda il congedo per la malattia dei figli minori.

Si tratta di un’altra delle previsioni del citato Testo unico (articolo 47), secondo la quale entrambi i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi di malattia di ciascun figlio di massimo 3 anni.

Ogni genitore, inoltre, ha diritto di astenersi dal lavoro per massimo 5 giorni lavorativi all’anno, in caso di malattia di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.

La Manovra è intervenuta proprio su questi ultimi limiti. Dal 2026, pertanto, i genitori possono beneficiare del congedo per malattia nel limite di 10 giornate lavorative all’anno, per ogni figlio di età compresa fra i 3 e i 14 anni d’età.

 Regime forfettario per le APS e le ODV (Associazioni di Volonteriato e Associazioni di Promozione Sociale)

Ora che abbiamo ben compreso quali sono le attività da considerarsi come commerciali sia per le ODV che per le APS, possiamo passare all’analisi del regime forfettario previsto per la tassazione di tali attività e specificatamente pensato per tali categorie di enti del terzo settore.

L’art. 86 del d.lgs 117/2017 al comma 1, così come modificato dall’art. 2 del d.lgs 186/2025 prevede che:

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea”

Come precedentemente anticipato, l’art. 2 del decreto legislativo numero 186/2025 ha innalzato la soglia dei ricavi ai quali deve essere fatto riferimento ai fini di un’eventuale esclusione dal regime di vantaggio, portandoli dai precedenti 130.000 ad euro 85.000 riducendo notevolmente la platea dei potenziali beneficiari.

La riduzione della soglia ad euro 85.000 è conseguenza di quanto riportato dall’art. 284 della direttiva europea 2020/285 (recepita in Italia dalla Legge 53/2021) che ha modificato le disposizioni della direttiva IVA del 2006.

Nel caso in cui le ODV e le APS volessero usufruire di tale regime forfettario dovrebbero comunicarlo in fase di comunicazione di inizio attività, nel caso in cui non abbiano ancora la partita iva e ne facciano successivamente richiesta, oppure effettuando tale comunicazione nella dichiarazione annuale.

Il regime forfettario previsto dall’art. 86 del CTS vede l’applicazione di due diversi coefficienti di redditività per le ODV e le APS da applicare all’ammontare dei ricavi percepiti dall’ente in modo da determinare il reddito imponibile.

Il coefficiente di redditività da applicare ai ricavi percepiti dalle organizzazioni di volontariato è dell’1% mentre quello da applicare alle associazioni di promozione sociale è del 3%.

Di seguito si elencano gli adempimenti obbligatori per le ODV e le APS che applicano il regime forfettario:

  • conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi;
  • presentare la dichiarazione dei redditi nei modi e termini previsti dalla legge;
  • indicare il codice fiscale del percettore dei redditi (soggetti ai quali hanno erogato redditi soggetti a ritenuta) per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;

Sono, invece, esonerate dai seguenti adempimenti:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
  • non sono tenute a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del dpr n. 600/1973.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono inoltre esonerate dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal dpr 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di conservazione dei relativi documenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 86 del d.lgs. numero 117/2017.


Anticipo del TFR: quando e quanto si può richiedere

Lavoratrici e lavoratori dipendenti possono richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto: le regole sono diverse a seconda che il TFR sia destinato all’azienda oppure al fondo pensione

Lavoratrici e lavoratori dipendenti che aderiscono a un fondo di previdenza complementare alla fine del periodo di versamento possono decidere di:

  • farsi anticipare dal fondo pensione l’importo maturato a seguito dei versamenti eseguiti a titolo di capitale, secondo il criterio del valore attuale;
  • oppure farselo erogare in rendita (con le novità introdotte dalla Legge 199/2025, si veda tabella sotto).

Nel primo caso, gli iscritti al fondo possono decidere di richiedere un importo entro un determinato tetto percentuale che, fino allo scorso 31 dicembre 2025, era pari al 50%.

A partire da quest’anno questo importo salirà al 60%; se si sceglie la percentuale massima, il restante 40% andrà percepito in rendita.

La novità è stata introdotta dal comma 201 dell’articolo 1 della Legge numero 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che modifica la norma di riferimento ovvero il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo numero 252/2005, il cui testo aggiornato oggi è il seguente:

“Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita.

Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale

Attenzione: questo tema non va confuso con l’anticipazione ordinaria del TFR, ovvero quella che i dipendenti possono richiedere durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

In quest’ultimo caso non si tratta di lavoratrici e lavoratori che hanno raggiunto l’età per al pensione e che chiedono l’erogazione di quanto dovuto dal fondo, ma di chi, durante il proprio percorso lavorativo, potrebbe avere necessità di richiedere un’anticipazione della liquidazione.

In questo caso occorre distinguere:

  • chi versa il TFR in azienda secondo le disposizioni ordinarie previste dall’articolo 2120 del codice civile;
  • chi è iscritto a un fondo pensione.

Per chi versa il TFR in azienda le regole di riferimento sono le seguenti:

  • l’articolo 2120 del Codice Civile, intitolato “Disciplina del trattamento di fine rapporto”;
  • la Legge n. 297/1982, che ha riformato la vecchia indennità di anzianità, trasformandola nell’attuale TFR;
  • l’articolo 7 della Legge 53/2000 (per i congedi formativi);
  • l’articolo 32 del Decreto Legislativo numero 151/2001 (che disciplina i congedi di maternità e paternità).

Nella tabella seguente abbiamo schematizzato la normativa di cui sopra, particolarmente complessa in modo da fornire degli spunti a chi stesse valutando se, quando e quanto chiedere di anticipo TFR al proprio datore di lavoro.

Quando può essere richiesto l’anticipo ordinario del TFRQuanto si può richiedere e per quali speseCon quanti anni di iscrizioneCome viene tassato
Una sola volta nel corso del rapporto (salvo limiti aziendali del 10% degli aventi titolo)75% per le spese sanitarie (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche)Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoroTassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di servizio oltre il 15° (fino a un minimo del 9%).
Una sola volta nel corso del rapporto (salvo limiti aziendali del 10% degli aventi titolo)75% per acquisto prima casa (per il dipendente o per i figli, compreso acquisto in cooperativa o costruzione)Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoroTassazione ordinaria (separata): si applica l’aliquota media IRPEF calcolata in base al reddito degli ultimi anni (generalmente più alta del 15%)
Durante i periodi di astensione facoltativa o per la formazione30% per sostegno al reddito per congedi (Congedi parentali per maternità/paternità o congedi formativi)Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoroTassazione ordinaria (separata): si applica l’aliquota media IRPEF calcolata in base al reddito degli ultimi anni.

Per chi, invece, versa il proprio TFR – o altri contributi volontari – a un fondo pensione la regola di riferimento è il comma 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo numero 252/2005, che prevede le seguenti situazioni, nelle quali è possibile richiedere le anticipazioni ordinarie del TFR.

Anche in questo caso proponiamo una tabella che sintetizza quanto previsto dalla legge:

Quando può essere richiesto l’anticipo ordinario del TFRQuanto si può richiedere e per quali speseCon quanti anni di iscrizioneCome viene tassato
In qualsiasi momento (senza attesa minima)75% per le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (per sé, coniuge o figli)0 anni (Immediatamente richiedibile)Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° (fino a un minimo del 9%)
In qualsiasi momento dopo il periodo minimo di iscrizione75% per acquisto prima casa (per sé o per i figli) oppure interventi di ristrutturazione della prima casaAlmeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementareTassazione al 23% (aliquota fissa a titolo d’imposta, meno favorevole rispetto a quella sanitaria).
In qualsiasi momento dopo il periodo minimo di iscrizione30% per ulteriori esigenze (spese generiche che non occorre documentare)Almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementareTassazione al 23% (aliquota fissa a titolo d’imposta)

Alcuni addetti ai lavori considerano un’ulteriore possibilità di anticipo del TFR per coloro che sono iscritti a un fondo pensione e purtroppo rimangono inoccupati.

Nella tabella sopra non l’abbiamo aggiunta perché, a differenza di quanto si legge su alcuni siti, in questo caso non siamo di fronte a una casistica di anticipazione ma a un riscatto parziale o totale della propria posizione.

La regola di riferimento in questo caso è l’articolo 14 del D.Lgs. 252/2005 (commi 2 e 3).

Questa norma consente di recuperare i versamenti eseguiti con una tassazione agevolata, ma è legata alla durata del periodo in cui si rimane senza lavoro.

Quando può essere richiesto il riscattoPer quale motivoCondizione necessariaCome viene tassato
Dopo 12 mesi di inoccupazioneRiscatto Parziale al 50% per sostegno al redditoEssere inoccupati da un periodo di tempo tra 12 e 48 mesi (oppure in cassa integrazione/mobilità)Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° (fino a un minimo del 9%).
Dopo 48 mesi di inoccupazioneRiscatto totale (100%) per inoccupazione di lunga durataEssere inoccupati da un periodo di tempo superiore a 48 mesiTassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° (fino a un minimo del 9%)
Immediatamente (alla perdita del lavoro)Riscatto totale (100%) per perdita dei requisiti di partecipazioneCessazione del rapporto di lavoro (senza attendere i mesi di inoccupazione)Tassazione penalizzante (23%): viene applicata l’aliquota fissa del 23% (come per le spese generiche o la casa), perdendo il vantaggio fiscale del 15-9%

Occorre fare molta attenzione all’ultima riga della tabella.

Molte persone, prese dalla necessità del momento, chiedono subito il riscatto appena licenziati (con causale “perdita dei requisiti”). Così facendo, però, pagano il 23% di tasse invece che il 15-9%.

Se, invece, ci si può permettere di attendere 12 mesi e un giorno senza lavorare, si avrà diritto a prelevare il 50% pagando molte meno tasse.

Altro consiglio potenzialmente molto utile per chi si trova in questa situazione è verificare che non vi siano i presupposti per la richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, comunemente nota tramite l’acronimo RITA.

Si tratta di uno strumento introdotto per creare un periodo ponte nel quale lavoratrici e lavoratori che hanno smesso di lavorare, volontariamente ma, soprattutto, involontariamente, a pochi anni dall’età pensionabile invece di attendere il momento della pensione possono iniziare a “consumare” il capitale accumulato.

Tipologia di RITAStato lavorativoDistanza dalla pensione di vecchiaiaRequisiti aggiuntivi
RITA ordinariaCessazione dell’attività lavorativa (inoccupazione)Mancano meno di 5 anni alla pensione di vecchiaiaAlmeno 20 anni di contributi versati all’INPS / Almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione
RITA per inoccupati di lunga durataInoccupazione superiore a 24 mesiMancano meno di 10 anni alla pensione di vecchiaiaAlmeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione (Non sono richiesti i 20 anni di contributi INPS)

Il punto di forza della RITA è la tassazione agevolata. Mentre il riscatto per perdita requisiti è tassato al 23%, la RITA gode della tassazione sostitutiva tra il 15% e il 9%.

Si parte dal 15%. L’aliquota scende poi dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo successivo al quindicesimo fino a un massimo di 35 anni di iscrizione. Potendo così arrivare al minimo del 9% (15 meno 0,3%*20).

I temi della gestione fiscale e previdenziale dei versamenti del TFR in azienda o al fondo pensione, e quello delle richieste di anticipazione fatte durante il percorso lavorativo, sono particolarmente complesse.

Abbiamo cercato di schematizzarle e renderle il più chiare possibili con le tabelle di cui sopra.

Tuttavia, per scegliere se lasciare il proprio TFR in azienda oppure se destinarlo a un fondo pensione consigliamo di consultare un professionista specializzato nella materia previdenziale. Oppure di iscriversi (gratuitamente) e seguire, dove approfondiremo questi temi in eventi formativi di taglio pratico e caratterizzati dalla possibilità di visionare casi reali e dal fatto di poter interagire direttamente con i nostri relatori, ponendo quesiti e considerazioni tarate sulla propria situazione personale o su quella dei clienti assistiti (nel caso dei consulenti).

In generale, sulle pagine di Informazione Fiscale seguiamo costantemente questi temi, motivo per il quale vi invitiamo a seguirci e, per chi volesse avere aggiornamenti anche via email, di iscrivervi alla nostra newsletter: è gratuita, utile e rappresenta una fonte buona e qualificata dalla quale aggiornarsi.

Tabella di sintesi con tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di TFR e fondi di previdenza complementare:

Regole di riferimentoNovità introdotta
Articolo 4 comma 8 Decreto Legislativo numero 252/2005Limite di deducibilità annuo a 5.300,00 euro (invece dei precedenti 5.164,57 euro)
Articolo 4 comma 6 Decreto Legislativo numero 252/2005Extra deduzione dei contributi non dedotti nei primi 5 anni di iscrizione al fondo di previdenza complementare entro il limite del 50% di 5.300,00 euro all’anno
Articolo 11 comma 3 primo periodo Decreto Legislativo numero 252/2005Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita (invece del precedente 50%)
Articolo 11 comma 3 terzo periodo Decreto Legislativo numero 252/2005Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale INPS, la prestazione può essere interamente erogata in capitale
Nuovo comma 3-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005Le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita
Nuovo comma 3-ter aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005Modalità di calcolo della durata della rendita a durata definita di cui al comma 3-bis
Nuovo comma 3-quater aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005Gestione dei prelievi tempo per tempo
Nuovo comma 3-quinquies aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005Riscatto del montante residuo in caso di morte del beneficiario
Nuovo comma 6-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005Tassazione della rendita a durata definita e dei prelievi
Nuovo comma 6-ter aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005Tassazione della rendita frazionata
articolo 11 Comma 10 del Decreto Legislativo numero 252/2005Estensione alle prestazioni pensionistiche RITA delle tutele già previste per le pensioni ordinarie di vecchiaia e anzianità
Comma 202 Articolo 1 Legge 199/2025 (LdB 2026)Decorrenza dal 01/07/2026 per le regole di cui sopra
Comma 756 Articolo 1 Legge 296/2006 (LdB 2007)Modifica dei limiti di numero dipendenti a partire dal quale scatta l’obbligo del contributo a carico dell’azienda – Media biennale con massimo 60 dipendenti nel 2026-2027 / 40 dipendenti dal 1° gennaio 2032
Articolo 8 Decreto Legislativo numero Comma 7Adesione automatica dei lavoratori del settore privato di prima assunzione alla previdenza complementare, salvo diversa scelta di questi ultimi
Nuovi commi 7-bis e 7-ter aggiunti all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005Modalità di adesione automatica e scelta del fondo di previdenza complementare
Nuovo comma 7-quater aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia
Nuovo comma 7-quinquies aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data
Articolo 11 comma 8 Decreto Legislativo numero 252/2005Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica
Articolo 11 comma 9 Decreto Legislativo numero 252/2005Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente
Nuovo comma 9-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005

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